F.A.Q. IMPIANTI DI TERRA
D 1) Nel caso di un rifacimento parziale dell'impianto elettrico l'installatore rilascia la dichiarazione di conformità per la sola parte dell'impianto da lui sistemata. Questa dichiarazione di conformità parziale può essere usata come omologazione dell'intero impianto elettrico?
R: Ai fini del DPR 462/01 l'installatore "omologa" il solo impianto di protezione dai contatti indiretti. Occorre poi ricordare che l'omologazione di un impianto si effettua solo sui primi,nuovi impianti e ristrutturazioni.

D 2) Fino ad ora, per gli impianti di illuminazione pubblica, non veniva rilasciata la dichiarazione di conformità perché impianto totalmente all'aperto. Con l'entrata in vigore del DPR 462/2001, si deve d'ora in poi presentare la dichiarazione di conformità anche se l'impianto non è soggetto?
R: Per gli impianti non rientranti nel campo di applicazione della legge DM 37/08 art.7 All.1 la dichiarazione di conformità deve indicare la rispondenza dell'impianto alla regola d'arte secondo le indicazioni della legge 186/68. La dichiarazione deve riportare l'indicazione, sempre rilasciata dall'installatore, dell'avvenuta effettuazione della verifica iniziale sull'impianto con esito positivo.

D 3) Quale modello bisogna utilizzare per la dichiarazione di conformità come richiesto dal DPR 462/2001? E' necessario riportare nella dichiarazione anche il valore di resistenza misurato?
R: Il modello da utilizzare per il rilascio della dichiarazione di conformità è quello DM 37/08 art.7 All.1. L'installatore per emetterla deve effettuare sull'impianto la verifica iniziale ma non esiste obbligo, anche se è consigliato, di allegare al modello l'esito delle verifiche effettuate.

D 4) Nei vecchi modelli A, B, C, venivano menzionate alcune voci importanti. Adesso che i modelli sono stati sostituiti dalla dichiarazione di conformità occorre modificare la dichiarazione inserendo voci riportate nei modelli abrogati oppure tali voci vengono omesse?
R: I modelli A, B, C, sono stati abrogati e sostituiti dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore che il datore di lavoro deve inviare ad Ispesl e ASL/Arpa. La dichiarazione di conformità va compilata dall'installatore secondo le disposizioni emesse dal Ministero dell'Industria nel febbraio del 1992.

D 5) Nel DPR 462/2001 la dichiarazione di conformità deve essere unicamente relativa ad un solo impianto (terra, fulmini, esplosioni) oppure un'unica dichiarazione sostituisce contemporaneamente i modelli A, B, C, abrogati? R: E' bene ricordare che le verifiche sono tre (ex modelli A, B, C) ed è preferibile che la dichiarazione di conformità sia una per ciascun impianto da denunciare. Si ritiene tuttavia, che la dichiarazione di conformità possa anche essere unica ma la documentazione tecnica e le procedure di verifica devono essere diversificate per ciascun tipo d'impianto (terra, fulmini e luoghi con pericolo d'esplosione).

D 6) Cosa succede se il DL prima della scadenza dei due/cinque anni dall'ultima verifica periodica si fa rilasciare una nuova dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico?
R: Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione straordinaria dell'impianto rimane l'obbligo di far effettuare la verifica periodica prima della scadenza dei due/cinque anni dall'ultima VP.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di modifica sostanziale dell'impianto, il DL deve inviare la nuova dichiarazione di conformità alla ASL/ARPA. Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di rifacimento totale dell'impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti.
Evidentemente, se un organo di vigilanza dovesse scoprire una falsa dichiarazione di conformità, ciò comporterebbe guai molto seri sia al datore di lavoro, sia alla ditta installatrice.

PROGETTO
D 7) La realizzazione dell'impianto di terra per adeguare l'impianto alla regola d'arte deve essere provvista di progetto?
R: Secondo quanto indicato nella Guida CEI 0-3 la realizzazione di un impianto di terra deve essere considerata "trasformazione di un impianto" (art. 2.2). Di conseguenza se l'impianto elettrico è soggetto a progettazione (DPR 447/91 art. 4) l'impianto di terra deve essere progettazione; se l'impianto elettrico non è soggetto a progettazione l'impianto di terra può essere non progettato.

OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO
D 8) Il proprietario di un immobile adibito ad attività produttiva (datore di lavoro) cosa deve fare della dichiarazione di conformità che gli ha rilasciato l'installatore?
R: Il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di consegnare al responsabile della attività produttiva (datore di lavoro) ai sensi del D.Lgs 81/08 la dichiarazione di conformità alla regola d'arte dell'impianto elettrico. Compito del datore di lavoro, poi, è quello di inviare (entro 30 gg. dalla messa in servizio) alla ASL/ARPA ed all'ISPESL la copia della dichiarazione per attivare i meccanismi di verifica previsti dal DPR 462/2001.

D 9) Un impianto elettrico è dotato di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore al termine dei lavori. Lo stabilimento industriale è rimasto inutilizzato per alcuni anni e successivamente affittato ad una officina metalmeccanica. I tempi di effettuazione della verifica per campionatura dell'impianto e delle verifiche periodiche devono essere conteggiati a partire dalla data di emissione della dichiarazione di conformità o dalla data dell'inizio delle attività?
R: Le date di effettuazione delle verifiche per campionatura (ISPESL) e per le verifiche periodiche (ASL/ARPA/Organismi abilitati) devono sempre essere conteggiate a partire dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Si posso verificare i seguenti casi:


D 10) In una scuola il datore di lavoro è il dirigente scolastico, quindi lui dovrebbe denunciare l'impianto di terra, ma abitualmente il proprietario dell'immobile e quindi degli impianti elettrici non è il Ministero della pubblica istruzione ma un altro ente (Comune, Provincia, ecc.) che difficilmente consegna la dichiarazione di conformità (ove esistente) al dirigente scolastico. Come si procede?
R: La procedura del dpr 462/2001 deve essere attivata dal datore di lavoro che solitamente coincide con il dirigente scolastico. La procedura da rispettare è la seguente:

Nel caso in cui, per carenza delle documentazioni necessarie, il dirigente scolastico non possa attivare le procedure previste dal DPR 462/01, al fine di evitare ogni possibile responsabilità, dovrà richiedere espressamente, in maniera documentata, al proprietario dell'immobile la documentazione tecnica prevista dal citato DPR secondo quanto disposto dall'art. 5 del DM del ministero della pubblica istruzione n. 382 del 29/09/98.

LUOGHI CON PERICOLO D'ESPLOSIONE
D 11) Quali sono i luoghi con pericolo d'espolsione?
R: Il dpr 462/2001 non dice esplicitamente quali sono i luoghi con pericolo d'esplosione ai fini delle verifiche né il D.Lgs. 233/03 sembra congruente con il DPR 462/2001. In attesa dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 1 comma 2 del DPR 462/01 si può essere aiutati dal D.Lgs. 81/08 che all'art. 288 definisce cosa debba intendersi per atmosfera esplosiva, inoltre, l'art. 85 recita: "1)il datore di lavoro provvede affinché gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosivele per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.2) Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti normre tecniche di cui all'allegato IX". Ne consegue che i luoghi con pericolo d'esplosione sono tutti quelli nei quali una miscela esplosiva la cui esistenza è stata riscontrata dal datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio effettuata secondo il D.Lgs. 81/08. I luoghi che contengono aree classificate come zone 0 ed 1 e 20 e 21 sono anche soggetti a denuncia ai sensi del DPR 462/2001. La tabelle A e B del DM del ministero del lavoro emesse il 22/12/58 sono state abrogate con eccezione della voce 51 della tabella A (materie esplosive considerate nel T.U. delle leggi di P.S.).

CAMPO DI APPLICAZIONE
D 12) In una attività alimentata con propria cabina di trasformazione, l'impianto di messa a terra (soggetto a verifica), anche in riferimento alla norma CEI 11-1, è solo quello relativo alla protezione da tensioni di contatto (e passo) del lato di impianto in media/alta tensione e cioè dispersori e conduttori di terra o l'impianto di terra (e la relativa verifica) riguarda anche il lato bassa tensione e cioè conduttori di terra o l'impianto di terra (e la relativa verifica) riguarda anche il lato bassa tensione e cioè conduttori di protezione e dispositivi automatici per l'interruzione del circuito in caso di guasto?
R: La verifica si riferisce all'intero impianto di protezione dai contatti indiretti sia per i guasti lato alta tensione che per quelli lato bassa tensione.

D 13) Le verifiche e i controlli degli impianti di messa a terra, affidati con decreto del Ministero de Lavoro ad alcuni Enti o aziende ai sensi del DPR 547/55 e dal decreto ministeriale 3 aprile 1957, continuano a mantenere la propria validità in base al nuovo DPR 462/2001, oppure devono anch'essi rivolgersi ai verificatori indicati nel suddetto DPR.
R: Le verifiche di cui al DM del Ministero del Lavoro del 3 aprile 1957 sono state affidate con il DPR 462/01, ad altri enti che hanno provveduto all'espletamento di tale compito (ASL, ENPI, ISPESL, ecc.). Inoltre si ricorda che il DPR 547/55 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 81/08 il quale è stato modificato dal D.Lgs. 106/09.

D 14) Esiste l'obbligo delle verifiche previste dal DPR 462/2001 per gli ambulatori medici veterinari?
R: L'obbligo delle verifiche periodiche previste dal DPR 462/2001 esiste tutte le volte che negli ambulatori medici veterinari operano lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

D 15) In un locale utilizzato da un'associazione sportiva senza fini di lucro è stato installato un nuovo impianto elettrico. L'associazione non ha lavoratori subordinati ma soltanto soci che usufruiscono della struttura. In questo caso l'impianto è sottoposto agli obblighi del DPR 462/01?
R: Fermo restando che l'impianto deve essere fatto a regola d'arte (legge 186/68 e DM 37/08) il DPR 462/01 si applica solo se presso l'associazione prestano la loro opera lavoratori dipendenti o ad essi equiparati o quando la società sportiva si configura come società di fatto.
D 16) Gli impianti di protezione dai contatti indiretti dei locali utilizzati dalle società di fatto rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01?
R: Gli impianti di protezione dai contatti indiretti di società di fatto rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/2001.

D 17) Gli impianti di protezione dai contatti indiretti dei locali utilizzati dalle imprese di famigliari rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01? Quando un'impresa famigliare diventa società di fatto?
R: Gli impianti di protezione dai contatti indiretti di società famigliari non rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/2001. Le imprese famigliari possono configurarsi come società di fatto quando il comportamento dei famigliari, indipendentemente dalla esistenza di un patto sociale, è tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che agiscano come soci.

D 18) Un impianto elettrico installato in un edificio industriale è fornito di dichiarazione di conformità. Per dimenticanza il datore di lavoro non ha inviato all'Ispesl ed all'ARPA/ASL la dichiarazione di conformità entro i 30 giorni regolamentari. Le verifiche periodiche hanno inizio a partire dalla data di invio o dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità?
R: L'inizio delle verifiche periodiche scatta a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

D 19) L'inizio delle verifiche periodiche scatta a partire dalla verifica fatta per campionamento dall'Ispesl? E se l'Ispesl non ha proceduto alla effettuazione della verifica per campionatura?
R: Le scadenze delle verifiche periodiche sono indipendenti dalle verifiche per campionatura dell'Ispesl e partono a cominciare dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

D 20) Cosa si intende per modifica sostanziale dell'impianto (in seguito alla quale il DL deve richiedere la verifica straordinaria)?
R: Secondo una circolare ISPESL n°12988 del 24 ottobre 1994 indirizzata ai dipartimenti, sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica straordinaria, gli impianti che sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna.
Qualche esempio di trasformazione sostanziale:

Non sono, perciò, da considerare trasformazioni sostanziali:


D 21) Le verifiche straordinarie cambiano la data di effettuazione delle verifiche periodiche?
R: Le verifiche straordinarie variano la scadenza delle verifiche periodiche solo nel caso in cui la verifica straordinaria venga effettuata per modifica sostanziale dell'impianto. In tutti gli altri casi la data di effettuazione delle verifiche periodiche va conteggiata a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità o dalla data di rilascio dell'ultimo verbale di verifica periodica.

D 22) Una azienda subentra ad un'altra azienda in uno stabilimento industriale. La prima azienda aveva operato nel rispetto degli obblighi previsti dal DPR 462/2001. (dichiarazione di conformità, omologazione, verifiche periodiche), Il datore di lavoro subentrante deve cominciare tutto d'accapo o si può avvalere di quanto già fatto?
R: Se il datore di lavoro subentrante non ha modificato l'impianto di protezione dai contatti indiretti può semplicemente procedere alla voltura della denuncia dell'impianto di messa a terra ed utilizzare le verifiche periodiche effettuate. Se sull'impianto sono state eseguite modifiche occorre effettuare una verifica straordinaria.
Ovviamente considerazioni analoghe possono essere svolte per i dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti elettrici in luogo con pericolo d'esplosione.

D 23) Esiste un elenco dettagliato delle attività e dei relativi impianti che ricadono in una periodicità di verifica biennale? O quale parametri occorre usare per valutare la periodicità di verifica di un impianto?
R: Non esistono elenchi dettagliati di luoghi soggetti a verifiche biennali o quinquennali. Nel caso in cui la periodicità biennale sia direttamente dovuta all'attività svolta (cantiere, ambienti ad uso medico, luoghi con pericolo d'esplosione) la determinazione risulta piuttosto semplice. Nel caso di ambienti a maggior rischio in caso di incendio, la valutazione deve essere effettuata dal datore di lavoro nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi effettuata a monte del progetto elettrico ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

D 24) Se il datore di lavoro ha effettuato la richiesta della verifica dell'impianto ad un organismo abilitato ai sensi del DPR 462/01 incorre in qualche penalità nel caso in cui l'organismo ritardi nel fare la verifica?
R: Dal momento che l'obbligo è posto a carico del datore di lavoro, la sola richiesta di verifica non è sufficiente a soddisfare l'obbligo. Qualora il datore di lavoro si rendesse conto che l'Organismo da Lui incaricato non è in grado di effettuare la verifica entro la scadenza prevista deve contattare un altro Organismo che svolga tale compito nei tempi regolamentari.

D 25) Se il datore di lavoro ha effettuato la richiesta della verifica dell'impianto ad un Organismo abilitato ma l'Organismo non effettua la verifica nei tempi concordati può sostituire la verifica dell'Organismo abilitato con una verifica fatta fare da un tecnico di sua fiducia.
R: No. In caso di ritardo nella verifica periodica da parte dell'Organismo abilitato il datore di lavoro non può rivolgersi a privati, anche se di sua fiducia, ma deve sostituire l'Organismo inadempiente con un altro Organismo abilitato.

D 26) Nel caso in cui non fosse stata presentata nei tempi prescritti la denuncia di un impianto tramite i modelli A, B, e C, ora che con il DPR 462/2001 sono cambiate le procedure per la denuncia, come si deve comportare una ditta che volesse sanare la propria posizione? Si fa riferimento anche al caso di installazione precedente alla legge 46/90. R: Il datore di lavoro che non ha fatto la denuncia dell'impianto di terra secondo le indicazioni del DPR 547/55 deve effettuare la denuncia secondo le disposizioni del DPR 462/2001 attuando le procedure da questo previste. La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte, prevista dalla DM 37/08 può essere sostituita da una dichiarazione dell'installatore attestante l'avvenuta verifica iniziale e la rispondenza dell'impianto elettrico alla regola d'arte (legge 186/68).

D 27) Uno studio medico privato, ovvero luogo autorizzato all'esercizio di attività sanitaria inserito in palazzo ad uso abitazioni e uffici, sia direttamente soggetto alle verifiche previste dal DPR 462/2001 o se tale compito spetti al condomino?
R: La denuncia di protezione dell'impianto di protezione dai contatti indiretti degli studi medici deve essere effettuata, per gli studi in cui operano lavoratori subordinati o ad essi equiparati ed è compito del datore di lavoro.
Qualora si utilizzi l'impianto di terra condominiale, sarà obbligo dell'Amministratore del condominio fornire la documentazione attestante l'efficienza secondo il DM 462/01.

D 28) Come ci si deve comportare per gli utenti che hanno fatto la richiesta di omologazione dell'impianto di terra prima del DPR 462/2001 e non hanno ancora ricevuto risposta dall'Ispesl? In questa fase transitoria cosa devono fare?
R: I datori di lavoro che hanno fatto domanda di omologazione dell'impianto all'Ispesl senza aver ricevuto risposta alcuna possono richiedere le verifiche periodiche agli enti abilitati che possono svolgere la verifica anche in assenza della omologazione da parte dell'Ispesl. I tempi di attivazione delle verifiche devono essere conteggiati a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

SANZIONI
D 29) Esistono sanzioni in caso di inadempienza a quanto previsto dal DPR 462/2001?
R: Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli abrogati dal DPR 462/2001 ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09.

VARIE
D 30) L'Ispesl e l'ASL/ARPA devono dare atto dell'avvenuta ricezione delle dichiarazioni di conformità?
R: Non esiste obbligo per i suddetti enti e pertanto è necessario che il datore di lavoro conservi la documentazione che attesti l'osservanza degli obblighi di cui al DPR 462/2001.

D 31) E' possibile eseguire e di conseguenza redigere il verbale, di una verifica periodica ai sensi del DPR 462/2001 in abitazione privata, senza dipendenti, senza dipendenti da terzi continuativi (es. impresa di pulizie 2 volte alla settimana), ma solo dipendenti da terzi occasionali (es. idraulico)?
R: L'impianto non è soggetto alle disposizioni del DPR 462/2001. La verifica in questo caso si configurerebbe come consulenza vietata dal Mnistero delle Attività Produttive.

D 32) Una grave carenza sulla protezione dai contatti diretti, ma con un corretto impianto di terra (protezione dai contatti indiretti) fa considerare la verifica positiva o negativa?
R: La verifica dell'impianto si riferisce alla sola protezione dai contatti indiretti ed alle parti "intimamente connesse" ad essa. Nello specifico la mancata esistenza della protezione dai contatti diretti, se riscontrata, deve essere indicata al datore di lavoro e segnalata fra le osservazioni nel verbale di verifica.

D 33) l'incarico della verifica può essere conferito da una società diversa rispetto al datore di lavoro? Ad esempio nel caso di un centro commerciale al cui interni vi sono negozi e quindi vari datori di lavoro con lavoratori subordinati, può essere il proprietario o gestore della struttura ad attivare le procedure previste dal DPR 462/01 o devono essere i singoli datori di lavoro?
R: Le procedure di cui al DPR 462/2001 devono essere attivate da ciascun datore di lavoro perché si tratta di impianti diversi anche se insistono sullo stesso dispersore. Naturalmente è consentito che tutti i datori di lavoro affidino la verifica allo stesso Ente verificatore.

D 34) I tecnici verificatori possono svolgere accanto al ruolo di verificatori l'attività di progettazione di impianti elettrici purché le verifiche da loro svolte siano effettuate su impianti non da loro progettati?
R: Con propria nota del 05/06/2002 il Ministero delle Attività Produttive ha vietato tale possibilità.

D 35) I tecnici verificatori possono svolgere contestualmente incarichi di verifica per conto di Organismi diversi, purchè la verifica sia svolta su impianti diversi?
R: I verificatori non possono svolgere la propria attività per più Organismi contemporaneamente.

D 36) Qual è il tempo necessario per cui possa ritenersi superata la impossibilità di eseguire le verifiche su un impianto progettato nel passato dal verificatore, o realizzato nel passato dall'installatore, che nel frattempo ha cambiato lavoro diventando verificatore di un organismo o dell'Ente pubblico.
R: I verificatori non possono effettuare le verifiche su impianti da loro progettati o installati negli anni passati.

D 37) Un'industria di abbigliamento con più di 25 addetti è un luogo a maggior rischio in caso di incendio (essendo soggetta a prevenzione incendi sotto l'attività n°49)?
R: La nuova norma CEI 64-8 all'art. 751.03 specifica che in assenza di specifica valutazione del rischio incendio, tutte le attività soggette al controllo dei VV.F., di cui al DM 16/02/82, sono normalmente considerabili "a maggior rischio".
A ulteriore supporto di tale tesi, si ricorda inoltre che, normalmente, un'attività sottoposta a controllo dei VV.F. (come in questo caso), essendo sempre a rischio incendio "medio" o "alto" (secondo la classificazione di cui al DM 10/03/98), presumibilmente è tale che la combinazione dei fattori di rischio di cui al punto 751.03 della CEI 64-8 la fa rientrare tra i luoghi a maggior rischio in caso di incendio.

D 38) La Farmacia: Locale ad uso medico?
R: Il DPR 462/01 indica differenti periodicità di verifica a seconda della tipologia d'impianto (ogni due o cinque anni). In particolar modo per i locali ad uso medico è stabilita una periodicità di due anni. Ma cosa si intende per "locale ad uso medico"?. L'ultima edizione della norma tecnica CEI 64-8 ed. 2003, sez. 710 definisce "locali ad uso medico" tutti quei luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari.
In tal caso una farmacia è definita come locale ad uso medico (in tal caso la periodicità è biennale), se al suo interno si effettuano diagnosi come la misura della pressione, l'ECG, la misurazione diabete ecc., o eventuali terapie come massaggi trattamenti vari, riabilitazioni ecc.
Resta a carico del datore di lavoro la responsabilità dell'individuazione dei locali ad uso medico e della "scelta" sulla periodicità della verifica.

D 39) Una palestra con apparecchi ad uso ginnico è classificabile come locale ad uso medico?
R: La palestra non ha, in genere, apparecchi elettromedicali e quindi non rientra tra i locali ad uso medico; in generale la periodicità delle verifiche sarà quindi quinquennale come per tutti i locali ordinari.
Nel caso in cui nella palestra sono ubicati lettini di abbronzatura o altre apparecchiature elettromedicali per trattamenti estetici (es. elettrostimolatori con alimentazione da rete), si devono adottare misure di protezione analoghe ai locali medici di gruppo 1 e quindi le verifiche assumono, in questo caso, una periodicità biennale.

D 40) Un ristorante con cucina elettrica e 120 posti a sedere è soggetto a verifica biennale o quinquennale?
R: Dalla circolare del Ministero dell'Interno n°36 del 11/12/1985 si evince che i ristoranti non sono soggetti ai controlli della prevenzione incendi, indipendentemente dal numero di persone.
Se invece la sala è destinata anche a banchetti con danze, è "luogo di pubblico spettacolo" e quindi soggetta a prevenzione incendi.
In tal caso è inquadrabile come luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Resta comunque compito del il progettista degli impianti elettrici stabilire se è un luogo "a maggior rischio in caso di incendio" o meno. In tal caso la periodicità è biennale, altrimenti quinquennale.

D 41) In caso di attività con la sola centrale termica a periodicità biennale è proprio necessario far eseguire la verifica biennale alla stessa, dato che essa non è proprio un luogo di lavoro?
R: E' vero che in genere nella centrale termica non stazionano i dipendenti di un'azienda per lavorare, ma, non essendo espressamente dichiarato da alcun riferimento legislativo che si possono escludere i locali tecnici dalle verifiche periodiche degli impianti, i datori di lavoro dovranno far eseguire le verifiche riguardanti anche tali locali.

D 42) Qual è la periodicità delle verifiche per un cantiere e cosa si intende esattamente con questa parola?
R: Le verifiche periodiche per i cantieri si effettuano ogni due anni.

Per la definizione di cantiere si fa riferimento al Dlgs 494/96:
"qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I", ovvero;

Si veda anche l'art.89 del D.Lgs 81/09 come modificato dal D.Lgs 106/09.

D 43) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l'attività di centro estetico?
R: Secondo la norma CEI 64-8/7 art.710.2.1 un locale per trattamenti estetici in cui si utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico (guida CEI 62-39), è assimilabile ad un locale ad uso medico.
Se un centro estetico esercita un'attività con macchine aventi parti applicate al corpo umano, come per i locali medici di gruppo 1, la periodicità delle verifiche è di due anni.

D 44) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l'attività di parrucchiere?
R: Nell'attività di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti applicate al paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l'attività con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di conseguenza la periodicità sarebbe di 5 anni.
Nel caso in cui ci sono lampade per abbronzatura o altri apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a contatto, la periodicità diventa biennale come al punto precedente.

D 45) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove c'è l'attività di ambulatorio veterinario?
R: La norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire "il locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…" aggiunge che "per paziente si intende persona o animale".
Queste definizioni implicano che l'ambulatorio veterinario è un locale ad uso medico.
Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente o altra persona ad esso equiparato, esso è soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale.

D 46) Se un'azienda ha solo degli stagisti è soggetta agli obblighi del DPR 462/01?
R: Secondo la legislazione vigente, ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono equiparati ai dipendenti anche i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

D 47) In quali casi si deve richiedere la verifica periodica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e quali sono tali impianti?
R: Nel DPR 462/01 si fa riferimento a ulteriori decreti che avrebbero dovuto spiegare meglio il campo di applicazione del DPR medesimo.
In assenza di tali decreti esplicativi si fa riferimento al D.Lgs 81/08 art.84 e successive modifiche e alle Norme tecniche (CEI 81-10) che individuano in maniera univoca la necessità o meno di eseguire un impianto di protezione contro i fulmini; L'impianto, una volta eseguito, deve essere denunciato e verificato secondo le procedure previste dal DPR 462/01.
D 48) Le centrali termiche e le cucine, sono luoghi con pericolo di esplosione o luoghi a maggior rischio in caso di incendio?
R: Se non si possono considerare luoghi con pericolo di esplosione, le centrali termiche o cucine, con potenza installata superiore a 30.000 kCal/h (35 kW) sono soggette a normative specifiche di prevenzione incendi (DM 12/04/96), pertanto si può ritenere che la combinazione dei fattori di rischio incendio non sia trascurabile ma determini un luogo "a maggior rischio in caso di incendio" (fermo restando che tale classificazione dovrebbe essere evidente nel progetto degli impianti).

D 49) Qual è la periodicità delle verifiche periodiche per uno studio medico senza apparecchi elettrici con parti applicate?
R: Tale locale è da intendersi, secondo la norma CEI 64/8 710 "locale ad uso medico di gruppo 0", perciò la periodicità prevista è di due anni.

D 50) Qual è la periodicità delle verifiche per una struttura mista, cioè con locali a maggior rischio in caso di incendio e locali di tipo ordinario?
R: Per luoghi di lavoro dove l'attività prevalente impone periodicità biennale, è opportuno estendere tale periodicità all'intero impianto. Nei casi in cui la periodicità biennale fosse necessaria per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o locale gruppo elettrogeno di pot. > 25 kW) si può procedere anche con periodicità differenti.