NORMATIVA VIGENTE IMPIANTI ELETTRICI
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI (DPR 462/01)
Il D.P.R. 462/2001 ha modificato le regole per l'omologazione e la verifica degli impianti per la protezione dalle scariche atmosferiche e dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.
In particolare le novità introdotte e gli obblighi relativi possono essere schematicamente così riassunte:
Nuove installazioni
Messa in esercizio degli impianti elettrici: l'installatore deve effettuare la verifica dell'impianto elettrico al termine dei lavori; contestualmente l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità relativa all'impianto elettrico.
Comunicazioni da parte del datore di lavoro:
- Dispositivi di messa a terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche: il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità alla ASL e all'ISPESL entro 30 giorni dalla messa in esercizio degli impianti. Nei comuni ove sia operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la documentazione va presentata allo stesso che provvede poi ad inviarlo ai soggetti di cui sopra.
- Impianti di terra in luoghi con pericolo di esplosione: il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità alla ASL, unitamente agli allegati obbligatori previsti dal DM 20/02/1992 entro 30 giorni dalla messa in esercizio degli impianti. Nei comuni ove sia operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la documentazione va presentata allo stesso che provvede poi ad inviarlo alla ASL.
Verifiche periodiche
Oggetto delle verifiche: il datore di lavoro ha l'obbligo di far sottoporre a verifica periodica l'impianto di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Nei luoghi con pericolo di esplosione la verifica deve riguardare l'intero l'intero impianto elettrico.
Periodicità:
- impianti di messa a terra: 5 anni
- impianti di messa a terra situati nei cantieri, nei luoghi adibiti ad uso medico (ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici) e nei luoghi a maggior rischio incendio: 2 anni
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: 5 anni
- impianti in luoghi con pericolo di esplosione: 2 anni
Soggetti abilitati alle verifiche: le verifiche posso essere effettuate oltre che dalla ASL e dalle ARPA da organismi di privata emanazione abilitati dal ministero delle attività produttive.
Responsabilità del datore: responsabilità civili e penali nel caso di infortuni dovuti a cattivo funzionamento dell’impianto elettrico; sanzioni penali in caso di controlli da parte delle autorità di pubblica vigilanza (arresto sino a 3 mesi o ammenda da € 258,3 a € 1032,91).
Verifiche straordinarie
Oggetto delle verifiche: gli impianti da sottoporre a verifica sono gli stessi previsti per le verifiche periodiche
Obblighi: il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare le verifiche straordinarie nei seguenti casi:
- esito negativo di vista periodica;
- modifica sostanziale dell’impianto;
- richiesta del datore di lavoro.
Riferimenti di legge: